Art. 4

Quadro legislativo, regolamentare e organizzativo

In vigore dal 25 giu 2009
Quadro legislativo, regolamentare e organizzativo 1.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale («quadro nazionale») per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Il quadro nazionale stabilisce le responsabilità per quanto riguarda: a) l’adozione di requisiti nazionali di sicurezza nucleare. La determinazione delle modalità di adozione e dei relativi strumenti di applicazione restano di competenza degli Stati membri; b) la predisposizione di un sistema di concessione di licenze e di divieto di esercizio degli impianti nucleari senza licenza; c) la predisposizione di un sistema di supervisione della sicurezza nucleare; d) azioni di di garanzia dell’esecuzione, comprese la sospensione dell’esercizio e la modifica o revoca di una licenza. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia conservato e migliorato, se del caso, tenendo conto dell’esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con le analisi di sicurezza degli impianti nucleari in funzionamento, dello sviluppo della tecnologia e dei risultati delle ricerche di sicurezza, ove disponibili e pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:71:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Quadro legislativo, regolamentare e organizzativo (Art. 4 Direttiva (UE) 2009/71) — Testo vigente | Portale Normativo