Art. 3

Definizioni

In vigore dal 25 giu 2009
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «impianto nucleare»: a) un impianto di arricchimento, un impianto di fabbricazione di combustibile nucleare, una centrale nucleare, un impianto di riprocessamento, un reattore di ricerca, una struttura per lo stoccaggio del combustibile irraggiato; e b) strutture per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito e direttamente connesse agli impianti nucleari di cui alla lettera a); 2) «sicurezza nucleare» il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l’attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari; 3) «autorità di regolamentazione competente» l’autorità o il sistema di autorità designati in uno Stato membro nel campo della regolamentazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari di cui all’; 4) «licenza» qualsiasi documento avente valore legale rilasciato sotto la giurisdizione di uno Stato membro per conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare; 5) «titolare della licenza» la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un impianto nucleare come specificato in una licenza.
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Definizioni (Art. 3 Direttiva (UE) 2009/71) — Testo vigente | Portale Normativo