Art. 8
Subappalto
In vigore dal 18 giu 2009
Subappalto
1. Se il datore di lavoro è un subappaltatore e ferme restando le disposizioni di diritto nazionali riguardanti i diritti di contributo o di regresso o le disposizioni di diritto nazionale in materia di previdenza sociale, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto possa essere ritenuto responsabile, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, del pagamento:
a)
delle sanzioni finanziarie irrogate ai sensi dell’; e
b)
degli arretrati dovuti ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 2 e paragrafo 3.
2. Se il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri provvedono affinché l’appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi, qualora sapessero che il subappaltatore datore di lavoro impiegava cittadini di paesi terzi il cui soggiorno era irregolare, possano essere ritenuti responsabili dei pagamenti di cui al paragrafo 1 congiuntamente al o al posto del subappaltatore datore di lavoro o dell’appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto.
3. Un appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non è ritenuto responsabile ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
4. Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.
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