Art. 2
Modifica della direttiva 83/349/CEE
In vigore dal 18 giu 2009
Modifica della direttiva 83/349/CEE
All’articolo 13 della direttiva 83/349/CEE è inserito il seguente paragrafo:
«2 bis. Fatto salvo l’, paragrafo 2, e gli , un’impresa madre disciplinata dal diritto nazionale di uno Stato membro che abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell’obiettivo dell’articolo 16, paragrafo 3, è esentata dall’obbligo di cui all’, paragrafo 1.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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