Art. 1
Modifica della direttiva 78/660/CEE
In vigore dal 18 giu 2009
Modifica della direttiva 78/660/CEE
All’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri possono autorizzare le società di cui all’articolo 27 ad omettere le indicazioni prescritte dagli articoli 34, paragrafo 2 e 43, paragrafo 1, punto 8.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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