Art. 41

Istruzioni all’organismo notificato

In vigore dal 18 giu 2009
Istruzioni all’organismo notificato 1.   Le autorità di vigilanza del mercato possono richiedere a un organismo notificato di fornire informazioni in merito a qualsiasi attestato d’esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale attestato, nonché alle relazioni relative alle prove e alla documentazione tecnica. 2.   Qualora un’autorità di vigilanza del mercato riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all’ e all’allegato II, essa richiede, se del caso, all’organismo notificato di ritirare l’attestato d’esame CE del tipo relativo a tale giocattolo. 3.   L’autorità di vigilanza del mercato, all’occorrenza, e in particolare nei casi specificati all’, paragrafo 4, secondo comma, richiede all’organismo notificato di rivedere l’attestato d’esame CE del tipo.
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