Art. 20

Esame CE del tipo

In vigore dal 18 giu 2009
Esame CE del tipo 1.   La richiesta di esame CE del tipo, l’esecuzione dell’esame e il rilascio dell’attestato d’esame CE del tipo sono effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE. L’esame CE del tipo è effettuato secondo le modalità specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni, sono di applicazione i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del giocattolo e l’indicazione del luogo di fabbricazione, incluso l’indirizzo. 3.   Quando un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente all’ («organismo notificato»), effettua l’esame CE del tipo, valuta unitamente al fabbricante, l’analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare effettuata dal fabbricante stesso conformemente all’. 4.   Il certificato d’esame CE del tipo include un riferimento alla presente direttiva, un’immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonché l’elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova. Il certificato d’esame CE del tipo è rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni. Il certificato di esame CE del tipo è revocato se il giocattolo non è conforme ai requisiti prescritti dall’ e dall’allegato II. Gli Stati membri si assicurano che i loro organismi notificati non rilascino certificati d’esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato. 5.   La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua accettata da quest’ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:48:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo