Art. 21

Documentazione del prodotto

In vigore dal 18 giu 2009
Documentazione del prodotto 1.   La documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti di cui all’ e all’allegato II. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell’allegato IV. 2.   Fermo restando quanto disposto dall’, paragrafo 5, la documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. 3.   In seguito a una richiesta motivata da parte dell’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica nella lingua di tale Stato membro. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa da un’autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve. 4.   Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l’autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza.
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