Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 18 giu 2009
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»).
A norma della presente direttiva, i prodotti elencati nell’allegato I non sono considerati come giocattoli.
2. La presente direttiva non si applica:
a)
alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b)
alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
c)
ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d)
alle macchine a vapore giocattolo; e
e)
alle fionde e alle catapulte.
Storico versioni
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