Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 18 giu 2009
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»). A norma della presente direttiva, i prodotti elencati nell’allegato I non sono considerati come giocattoli. 2.   La presente direttiva non si applica: a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico; b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico; c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione; d) alle macchine a vapore giocattolo; e e) alle fionde e alle catapulte.
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