Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 mag 2009
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a)
«cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, del trattato;
b)
«lavoro altamente qualificato», il lavoro di una persona che:
—
nello Stato membro interessato, è tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro e/o in conformità della prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un’altra persona,
—
è retribuito, e
—
possiede una competenza specifica e adeguata, suffragata da qualifiche professionali superiori;
c)
«Carta blu UE», l’autorizzazione recante il termine «Carta blu UE», che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva;
d)
«primo Stato membro», lo Stato membro che per primo concede una Carta blu UE a un cittadino di un paese terzo;
e)
«secondo Stato membro», qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro;
f)
«familiari», i cittadini di paesi terzi come definiti all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;
g)
«qualifiche professionali superiori», qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o, a titolo di deroga, se previsto dalla normativa nazionale, attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiore e pertinente nella professione o nel settore specificati nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro;
h)
«titolo di istruzione superiore», qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di formale qualificazione rilasciato da un’autorità competente che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Ai fini della presente direttiva tale titolo di istruzione superiore è preso in considerazione a condizione che gli studi necessari per acquisirlo abbiano durata almeno triennale;
i)
«esperienza professionale», l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione;
j)
«professione regolamentata», una professione regolamentata di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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