Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 25 mag 2009
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato a norma della presente direttiva.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
a)
che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro in forza di una protezione temporanea o che hanno chiesto l’autorizzazione a soggiornare su tale base e sono in attesa di una decisione sul loro status;
b)
che sono beneficiari di protezione internazionale a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (15), o hanno chiesto protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;
c)
che sono beneficiari di protezione conformemente alla legge nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro o hanno chiesto protezione conformemente alla legge nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;
d)
che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva 2005/71/CE, ai fini di un progetto di ricerca;
e)
che sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nella Comunità in conformità della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (16);
f)
che beneficiano dello status comunitario di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE ed esercitano il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un’attività economica subordinata o autonoma;
g)
che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
h)
che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali;
i)
la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;
j)
che sono contemplati dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (17), finché sono distaccati sul territorio dello Stato membro interessato.
Inoltre, la presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri e tali paesi terzi beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione.
3. La presente direttiva fa salvi eventuali accordi tra la Comunità e/o i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi che prevedano elenchi di professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva al fine di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenza di personale, proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.
4. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dalla Carta blu UE per qualsiasi scopo occupazionale. Tali permessi non danno diritto di soggiornare negli altri Stati membri come previsto nella presente direttiva.
Storico versioni
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