Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 6 mag 2009
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alle navi ed unità da passeggeri seguenti, indipendentemente dalla loro bandiera, se adibite a viaggi nazionali: a) alle navi da passeggeri nuove; b) alle navi da passeggeri esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri; c) alle unità veloci da passeggeri. Ciascuno Stato membro, in quanto Stato ospite, provvede affinché le navi e le unità veloci da passeggeri battenti bandiera di un paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti della presente direttiva prima di essere adibite a viaggi nazionali in tale Stato membro. 2.   La presente direttiva non si applica: (a) alle seguenti navi da passeggeri: i) navi da guerra e da trasporto truppe, ii) navi senza mezzi di propulsione meccanica, iii) navi costruite in materiale non metallico o equivalente che non rientrano nelle norme relative alle unità veloci (HSC) [risoluzione MSC 36 (63)] o ai natanti a sostentazione dinamica (DSC) [risoluzione A.373 (X)], iv) navi in legno di costruzione primitiva, v) originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente con i materiali originali, vi) navi da diporto che non sono né saranno dotate di equipaggio e non trasportano più di dodici passeggeri a fini commerciali, o vii) navi che operano esclusivamente nelle aree portuali; (b) alle seguenti unità veloci da passeggeri: i) unità da guerra e da trasporto truppe, ii) unità da diporto che non sono né saranno dotate di equipaggio e non trasportano più di dodici passeggeri a fini commerciali, o iii) unità che operano esclusivamente nelle aree portuali.
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Ambito di applicazione (Art. 3 Direttiva (UE) 2009/45) — Testo vigente | Portale Normativo