Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 6 mag 2009
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle navi ed unità da passeggeri seguenti, indipendentemente dalla loro bandiera, se adibite a viaggi nazionali:
a)
alle navi da passeggeri nuove;
b)
alle navi da passeggeri esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri;
c)
alle unità veloci da passeggeri.
Ciascuno Stato membro, in quanto Stato ospite, provvede affinché le navi e le unità veloci da passeggeri battenti bandiera di un paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti della presente direttiva prima di essere adibite a viaggi nazionali in tale Stato membro.
2. La presente direttiva non si applica:
(a)
alle seguenti navi da passeggeri:
i)
navi da guerra e da trasporto truppe,
ii)
navi senza mezzi di propulsione meccanica,
iii)
navi costruite in materiale non metallico o equivalente che non rientrano nelle norme relative alle unità veloci (HSC) [risoluzione MSC 36 (63)] o ai natanti a sostentazione dinamica (DSC) [risoluzione A.373 (X)],
iv)
navi in legno di costruzione primitiva,
v)
originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente con i materiali originali,
vi)
navi da diporto che non sono né saranno dotate di equipaggio e non trasportano più di dodici passeggeri a fini commerciali, o
vii)
navi che operano esclusivamente nelle aree portuali;
(b)
alle seguenti unità veloci da passeggeri:
i)
unità da guerra e da trasporto truppe,
ii)
unità da diporto che non sono né saranno dotate di equipaggio e non trasportano più di dodici passeggeri a fini commerciali, o
iii)
unità che operano esclusivamente nelle aree portuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:45:oj#art-3