Art. 17

Riesame e relazioni

In vigore dal 6 mag 2009
Riesame e relazioni 1.   Entro il 30 giugno 2012, la Commissione riferisce sulle disposizioni adottate dagli Stati membri per recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali la presente direttiva, in particolare gli articoli da 9 a 12 e l’. 2.   Entro il 30 giugno 2016, la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se, e in che misura, gli obiettivi della presente direttiva siano stati raggiunti, anche per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. Nella relazione essa riesamina l’applicazione degli articoli da 9 a 12 e dell’ della presente direttiva e valuta gli effetti della direttiva stessa sullo sviluppo di un mercato europeo delle attrezzature di difesa e di una base industriale e tecnologica europea di difesa, tenendo conto, tra l’altro, della situazione delle piccole e medie imprese. Se necessario, la relazione è corredata da una proposta legislativa.
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