Art. 16
Sanzioni
In vigore dal 6 mag 2009
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, in particolare nel caso in cui le informazioni fornite a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, in merito al rispetto delle limitazioni all’esportazione cui è soggetta una licenza di trasferimento, siano false o incomplete. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
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