Art. 14
In vigore dal 6 mag 2009
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, in caso di incidente, l'utilizzatore sia tenuto a informare immediatamente l'autorità competente di cui all' e a fornire le seguenti informazioni:
a)
circostanze dell'incidente;
b)
identità e quantità degli MGM interessati;
c)
informazioni necessarie alla valutazione degli effetti dell'incidente sulla salute della popolazione e sull'ambiente;
d)
misure adottate.
2. Qualora siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono:
a)
provvedere affinché vengano prese tutte le misure necessarie e avvertire immediatamente tutti gli Stati membri che possono essere coinvolti nell'incidente;
b)
raccogliere, ove possibile, le informazioni necessarie a un'analisi completa dell'incidente e, se del caso, fare raccomandazioni per evitare che simili incidenti si verifichino in futuro e per limitarne le conseguenze.
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