Art. 14

Art. 14

In vigore dal 6 mag 2009
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, in caso di incidente, l'utilizzatore sia tenuto a informare immediatamente l'autorità competente di cui all' e a fornire le seguenti informazioni: a) circostanze dell'incidente; b) identità e quantità degli MGM interessati; c) informazioni necessarie alla valutazione degli effetti dell'incidente sulla salute della popolazione e sull'ambiente; d) misure adottate. 2.   Qualora siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono: a) provvedere affinché vengano prese tutte le misure necessarie e avvertire immediatamente tutti gli Stati membri che possono essere coinvolti nell'incidente; b) raccogliere, ove possibile, le informazioni necessarie a un'analisi completa dell'incidente e, se del caso, fare raccomandazioni per evitare che simili incidenti si verifichino in futuro e per limitarne le conseguenze.
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