Art. 4
Responsabilità dell’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori
In vigore dal 6 mag 2009
Responsabilità dell’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori
1. La direzione centrale è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all’istituzione del comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione, previsti dall’, paragrafo 2, per l’impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
2. Allorché la direzione centrale non è situata in uno Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro, da designare se del caso, assume la responsabilità di cui al paragrafo 1.
In mancanza di detto rappresentante, la responsabilità di cui al paragrafo 1 incombe alla direzione dello stabilimento o dell’impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
3. Ai fini della presente direttiva, il rappresentante o i rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al paragrafo 2, secondo comma, sono considerati come direzione centrale.
4. La direzione di ogni impresa appartenente al gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, nonché la direzione centrale o la presunta direzione centrale ai sensi del secondo comma del paragrafo 2 dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie hanno la responsabilità di ottenere e trasmettere alle parti interessate dall’applicazione della presente direttiva le informazioni indispensabili all’avvio dei negoziati di cui all’, in particolare quelle concernenti la struttura dell’impresa o del gruppo e la sua forza lavoro. Questo obbligo riguarda in particolare le informazioni relative al numero dei lavoratori di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e c).
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