Art. 3

Definizione della nozione di impresa controllante

In vigore dal 6 mag 2009
Definizione della nozione di impresa controllante 1.   Ai fini della presente direttiva si intende per impresa controllante un’impresa che può esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa (impresa controllata), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano. 2.   Si presume la possibilità di esercitare un’influenza dominante, salvo prova contraria, se un’impresa, direttamente o indirettamente nei confronti di un’altra impresa: a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell’impresa; oppure c) può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa. 3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, i diritti di voto e di nomina dell’impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o degli enti che agiscono in nome proprio, ma per conto dell’impresa controllante o di un’altra impresa controllata. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, un’impresa non è considerata come «impresa controllante» rispetto ad un’altra impresa di cui possiede pacchetti azionari, allorché si tratti di una società ai sensi dell’, paragrafo 5, lettere a) o c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (9). 5.   Il semplice fatto che una persona delegata svolga le proprie funzioni, in forza della legislazione di uno Stato membro in materia di liquidazione, fallimento, insolvenza, cessazione dei pagamenti, concordato o altra procedura analoga non fa presumere l’influenza dominante. 6.   Per determinare se un’impresa sia una impresa controllante si applica la legislazione dello Stato membro da cui essa è disciplinata. Nel caso in cui un’impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio è situato il rappresentante dell’impresa o, in assenza di tale rappresentante, quella dello Stato membro sul territorio del quale è situata la direzione centrale dell’impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori. 7.   Allorché, in caso di conflitto tra leggi nell’applicazione del paragrafo 2, due o più imprese di un gruppo rispondono a uno o più criteri stabiliti al medesimo paragrafo 2, l’impresa che soddisfa il criterio fissato alla lettera c) del medesimo è considerata impresa controllante, salvo prova che un’altra impresa possa esercitare un’influenza dominante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:38:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo