Art. 11

Osservanza della presente direttiva

In vigore dal 6 mag 2009
Osservanza della presente direttiva 1.   Ciascuno Stato membro assicura che la direzione degli stabilimenti di un’impresa di dimensioni comunitarie e la direzione delle imprese del gruppo d’imprese di dimensioni comunitarie situati nel suo territorio e i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori stessi di tali stabilimenti o imprese rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la direzione centrale sia situata o meno nel suo territorio. 2.   Gli Stati membri prevedono misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva; in particolare essi assicurano che siano disponibili procedure amministrative o giudiziarie adeguate che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. 3.   Quando applicano l’, gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori possono avviare qualora la direzione centrale esiga la riservatezza o non fornisca informazioni in conformità del predetto articolo. Tali procedure possono includere procedure destinate a salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.
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