Art. 11
Osservanza della presente direttiva
In vigore dal 6 mag 2009
Osservanza della presente direttiva
1. Ciascuno Stato membro assicura che la direzione degli stabilimenti di un’impresa di dimensioni comunitarie e la direzione delle imprese del gruppo d’imprese di dimensioni comunitarie situati nel suo territorio e i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori stessi di tali stabilimenti o imprese rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la direzione centrale sia situata o meno nel suo territorio.
2. Gli Stati membri prevedono misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva; in particolare essi assicurano che siano disponibili procedure amministrative o giudiziarie adeguate che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
3. Quando applicano l’, gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori possono avviare qualora la direzione centrale esiga la riservatezza o non fornisca informazioni in conformità del predetto articolo.
Tali procedure possono includere procedure destinate a salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.
Storico versioni
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