Art. 16
In vigore dal 23 apr 2009
Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari di cui all’ sono adottate dalla Commissione. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e delle direttive particolari, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Tuttavia, questa procedura non si applica né al capo relativo alle unità di misura del sistema imperiale dell’allegato alla direttiva concernente le unità di misura, né agli allegati relativi alle gamme di qualità dei prodotti in imballaggi preconfezionati, figuranti nelle direttive relative ai prodotti in imballaggi preconfezionati.
Storico versioni
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