Art. 10

Relazioni e riesame

In vigore dal 23 apr 2009
Relazioni e riesame 1.   Ogni due anni, a decorrere dal 4 dicembre 2010, la Commissione elabora una relazione sull’applicazione della presente direttiva e sulle azioni intraprese dai singoli Stati membri per promuovere l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico. 2.   Tali relazioni valutano gli effetti della presente direttiva, segnatamente delle opzioni di cui all’, paragrafo 3, così come la necessità di ulteriori azioni ed includono eventuali proposte. Nelle relazioni la Commissione raffronta, per ciascuna delle categorie di veicoli di cui alla tabella 3 dell’allegato, il numero nominale e relativo di veicoli acquistati corrispondenti alla migliore alternativa di mercato in termini di impatto energetico e ambientale nel corso dell’intero ciclo di vita con il mercato globale di tali veicoli e stima in che misura le opzioni di cui all’, paragrafo 3, abbiano influenzato il mercato. La Commissione valuta la necessità di ulteriori azioni ed include eventuali proposte. 3.   Entro la data della prima relazione, la Commissione esamina le opzioni di cui all’, paragrafo 3, presenta una valutazione della metodologia di cui all’ e propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:33:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo