Art. 5
Acquisto di veicoli adibiti a trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico
In vigore dal 23 apr 2009
Acquisto di veicoli adibiti a trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico
1. Gli Stati membri assicurano che, a decorrere dal 4 dicembre 2010, ogni amministrazione aggiudicatrice, ente aggiudicatore e operatore di cui all’ tenga conto, al momento dell’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale imputabili all’esercizio nel corso dell’intero ciclo di vita di cui al paragrafo 2 ed applichi almeno una delle opzioni di cui al paragrafo 3.
2. L’impatto energetico e l’impatto ambientale imputabili all’esercizio di cui tener conto riguardano quanto meno:
a)
il consumo energetico;
b)
le emissioni di CO2; e
c)
le emissioni di NOx, NMHC e particolato.
Oltre all’impatto energetico ed all’impatto ambientale imputabili all’esercizio di cui al primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori possono prendere in considerazione anche altri tipi di impatto ambientale.
3. I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatti con le seguenti opzioni:
a)
fissando specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali nella documentazione per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, per ciascun tipo di impatto considerato, nonché per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale; oppure
b)
integrando nella decisione di acquisto l’impatto energetico e l’impatto ambientale, secondo le seguenti modalità:
—
nei casi in cui è aperta una procedura di appalto, inserendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione, e
—
nei casi in cui tali impatti siano trasformati in valore monetario per essere integrati nella decisione di acquisto, avvalendosi della metodologia di cui all’.
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