Art. 3

Definizioni

In vigore dal 23 apr 2009
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «stoccaggio geologico di CO2», l’iniezione, accompagnata dallo stoccaggio, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee; 2) «colonna d'acqua», la massa d’acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico; 3) «sito di stoccaggio», una superficie di volume definita all’interno di una formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 nonché gli impianti di superficie e di iniezione connessi; 4) «formazione geologica», una suddivisione litostratigrafica all’interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti; 5) «fuoriuscita», l’emissione di CO2 dal complesso di stoccaggio; 6) «complesso di stoccaggio», il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante che possono incidere sull’integrità e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio, vale a dire formazioni di confinamento secondarie; 7) «unità idraulica», uno spazio poroso collegato per via idraulica in cui la trasmissione della pressione può essere misurata con mezzi tecnici e che è delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dall’intrusione o dall’affioramento della formazione; 8) «esplorazione», la valutazione dei potenziali complessi di stoccaggio eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 per mezzo di attività che agiscono sugli strati sub-superficiali, tra cui prospezioni al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia presente nel potenziale complesso di stoccaggio e, se del caso, la realizzazione di prove di iniezione per caratterizzare il sito di stoccaggio; 9) «licenza di esplorazione», una decisione scritta e motivata emanata dall’autorità competente a norma della presente direttiva che autorizza le attività di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate; 10) «gestore», la persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che gestisce o controlla il sito di stoccaggio o alla quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del sito di stoccaggio; 11) «autorizzazione allo stoccaggio», una decisione o più decisioni scritte e motivate emanate dall’autorità competente a norma della presente direttiva, che autorizzano lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito di stoccaggio ad opera del gestore, e che specificano le condizioni alle quali lo stoccaggio può aver luogo; 12) «modifica sostanziale», una modifica non prevista nell’autorizzazione allo stoccaggio che può avere ripercussioni significative sull’ambiente o sulla salute umana; 13) «flusso di CO2», un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO2; 14) «rifiuto», le sostanze definite come rifiuto all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE; 15) «pennacchio di CO2», il volume che occupa la CO2 dispersa nella formazione geologica; 16) «migrazione», il movimento di CO2 all’interno del complesso di stoccaggio; 17) «irregolarità importante», un’irregolarità nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO2 o nelle condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l’ambiente o la salute umana; 18) «rischio significativo», la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua entità che non può essere ignorata senza mettere in discussione la finalità della presente direttiva per il sito di stoccaggio interessato; 19) «provvedimenti correttivi», qualsiasi misura adottata per rettificare un’irregolarità importante o per bloccare la fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di CO2 dal complesso di stoccaggio; 20) «chiusura» di un sito di stoccaggio, la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio interessato; 21) «fase post-chiusura», il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento della responsabilità all’autorità competente; 22) «rete di trasporto», la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di spinta, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.
Storico versioni

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