Art. 2
Ambito di applicazione e divieti
In vigore dal 23 apr 2009
Ambito di applicazione e divieti
1. La presente direttiva si applica allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio degli Stati membri, nelle rispettive zone economiche esclusive e sulle rispettive piattaforme continentali come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
2. La presente direttiva non si applica allo stoccaggio geologico di CO2 per un previsto volume complessivo di stoccaggio inferiore a 100 chilotonnellate, effettuato a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi.
3. È vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l’area di cui al paragrafo 1.
4. È vietato lo stoccaggio di CO2 nella colonna d’acqua.
Storico versioni
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