Art. 2

Recepimento

In vigore dal 23 apr 2009
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, inserito dall’, paragrafo 10, della presente direttiva, e all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, modificato dall’, paragrafo 13, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2009. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 1o gennaio 2013. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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