Art. 1

Modifica della direttiva 2003/87/CE

In vigore dal 23 apr 2009
Modifica della direttiva 2003/87/CE La direttiva 2003/87/CE è modificata come segue: 1) all’ sono aggiunti i seguenti commi: «La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi. La presente direttiva stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione e l’attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che conduca a riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra superiori a quelle previste all’articolo 9, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007.»; 2) l’ è modificato come segue: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “gas a effetto serra”, i gas di cui all’allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;»; b) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) “nuovo entrante”: — l’impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011, — l’impianto che esercita per la prima volta un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 1 o 2, o — l’impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato I o un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l’ampliamento in questione.»; c) sono aggiunte le lettere seguenti: «t) “combustione”, l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico; u) “impianto di produzione di elettricità”, un impianto che, al 1o gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla “combustione di carburanti”»; 3) all’articolo 3 quater, paragrafo 2, i termini «all’articolo 11, paragrafo 2» sono sostituiti da «all’articolo 13, paragrafo 1»; 4) all’articolo 3 octies, i termini «le linee guida adottate a norma dell’articolo 14» sono sostituiti da «il regolamento di cui all’articolo 14»; 5) l’ è sostituito dal seguente: « Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi degli o l’impianto non sia escluso dal sistema comunitario ai sensi dell’articolo 27. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell’articolo 24.»; 6) all’, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni secondo il regolamento di cui all’articolo 14.»; 7) l’articolo 6 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «L’autorità competente riesamina, almeno ogni cinque anni, l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune.»; b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) un piano di monitoraggio conforme alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 14. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad aggiornare i piani di monitoraggio senza modificare l'autorizzazione. I gestori devono trasmettere i piani di monitoraggio aggiornati all’autorità competente per approvazione.»; 8) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Modifica degli impianti Il gestore informa l’autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell’identità del gestore dell’impianto l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione per inserirvi il nome e l’indirizzo del nuovo gestore.»; 9) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Quantitativo comunitario di quote Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall’anno intermedio del periodo dal 2008 al 2012. Il quantitativo diminuisce di un fattore lineare pari all’1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo comunitario assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali che sono state o saranno rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. La Commissione riesamina il fattore lineare e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio a decorrere dal 2020, in vista dell’adozione di una decisione entro il 2025.»; 10) è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis Adeguamento del quantitativo comunitario di quote 1.   Per gli impianti inseriti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012 a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, il quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1o gennaio 2013 è adeguato per rispecchiare il quantitativo medio annuo di quote rilasciate per tali impianti nel periodo della loro inclusione, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9. 2.   Per gli impianti che esercitano le attività di cui all’allegato I e che sono inseriti nel sistema comunitario solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti presentino all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente affinché queste possano essere prese in considerazione ai fini dell’adeguamento del quantitativo comunitario di quote da rilasciare. Tali dati devono essere presentati, entro il 30 aprile 2010, all’autorità competente responsabile secondo le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1. Se i dati trasmessi sono debitamente suffragati, l’autorità competente ne informa la Commissione entro il 30 giugno 2010 e il quantitativo di quote da rilasciare, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9, è adeguato di conseguenza. Nel caso degli impianti che emettano gas a effetto serra diversi da CO2, l’autorità competente può notificare un quantitativo inferiore di emissioni in base al potenziale di riduzione delle emissioni di tali impianti. 3.   La Commissione pubblica i quantitativi corretti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 30 settembre 2010. 4.   Con riferimento agli impianti che sono esclusi dal sistema comunitario ai sensi dell’articolo 27, il quantitativo comunitario di quote da rilasciare a decorrere dal 1o gennaio 2013 è rivisto al ribasso per rispecchiare la media annuale delle emissioni verificate di detti impianti nel periodo dal 2008 al 2010, adeguata secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9.»; 11) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Messa all’asta delle quote 1.   A decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione determina e pubblica il quantitativo stimato di quote da mettere all’asta. 2.   Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all’asta è così costituito: a) l’88 % del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell’ambito del sistema comunitario per il 2005 o la media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato; b) il 10 % del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati membri all’insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all’allegato II bis, la quantità di quote messe all’asta dai suddetti Stati a norma della lettera a); e c) il 2 % del quantitativo totale delle quote da mettere all’asta è distribuito tra gli Stati membri le cui emissioni di gas a effetto serra nel 2005 erano inferiori almeno del 20 % alle loro emissioni nell’anno di riferimento che sono loro applicabili nell’ambito del protocollo di Kyoto. La ripartizione di tale percentuale tra gli Stati membri interessati è stabilita nell’allegato II ter. Ai fini della lettera a), per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario, la percentuale che li riguarda è calcolata utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell’ambito del sistema comunitario. Se necessario, le percentuali di cui alle lettere b) e c), sono adeguate in proporzione per garantire che la distribuzione sia pari rispettivamente al 10 % e al 2 %. 3.   Gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita all’asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l’equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l’impegno comunitario di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l’impegno comunitario di incrementare l’efficienza energetica del 20 % per il 2020; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l’afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l’adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi; f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva; h) favorire misure intese ad aumentare l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; i) coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario. Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all’asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Nella relazione che sono tenuti a presentate a norma della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri informano la Commissione sull’utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo. 4.   Entro il 30 giugno 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, è opportuno che il processo sia prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili. Le aste sono concepite per garantire che: a) i gestori, ed in particolare le PMI che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano un accesso pieno, giusto ed equo; b) tutti i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell’asta; c) l’organizzazione e la partecipazione all’asta sia efficace sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui; e d) l’accesso alle quote sia garantito agli impianti di piccole dimensioni. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Gli Stati membri riferiscono sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la vendita all’asta in merito a ciascuna asta, in particolare per quanto riguarda l’accesso aperto ed equo, la trasparenza, la formazione del prezzo nonché gli aspetti tecnici e operativi. Tali relazioni sono presentate entro un mese dallo svolgimento dell’asta in questione e sono pubblicate sul sito web della Commissione. 5.   La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest’ultima approvi la relazione.»; 12) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 10 bis Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote 1.   Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un’applicazione armonizzata del paragrafo 19. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 10 quater e per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico. Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato. Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati. Al momento dell’approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale. 2.   Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati. I regolamenti adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione ex ante dei parametri di riferimento. 3.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall’articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote. 4.   Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. 5.   Il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti non devono superare la somma: a) del quantitativo comunitario totale annuo di quote, determinato ai sensi dell’articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e b) del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme. 6.   Gli Stati membri possono altresì adottare misure finanziarie a favore di settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, al fine di compensare tali costi e ove tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato applicabili e da adottare in tale ambito. Tali misure sono basate sui parametri di riferimento ex ante delle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione. I parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa. 7.   Il cinque per cento (5 %) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo dal 2013 al 2020 è accantonato per i nuovi entranti e rappresenta il quantitativo massimo da assegnare ai nuovi entranti secondo le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Le quote accantonate di tale riserva comunitaria che non sono né assegnate ai nuovi entranti né utilizzate ai sensi dei paragrafi 8, 9 o 10 del presente articolo nel periodo dal 2013 al 2020 sono messe all’asta dagli Stati membri, tenendo conto del grado in cui gli impianti negli Stati membri hanno beneficiato di tale riserva, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 e, per quanto riguarda le modalità dettagliate e i tempi, ai sensi dell’ 10, paragrafo 4, nonché delle relative disposizioni di attuazione. Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta norme armonizzate relative all’applicazione della definizione di “nuovo entrante”, in particolare in relazione alla definizione di “ampliamento sostanziale”. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. 8.   Fino a 300 milioni di quote accantonate nella riserva per i nuovi entranti sono disponibili fino al 31 dicembre 2015 per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di un massimo di 12 progetti dimostrativi su scala commerciale, mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, nonché di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell’Unione. Le quote sono concesse a progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo, con una distribuzione geograficamente equilibrata, di un’ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale. La loro concessione è subordinata alle emissioni evitate di CO2 verificate. I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti che includono requisiti relativi allo scambio di conoscenze. Tali criteri e le misure sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, e sono resi pubblici. Sono accantonate delle quote per i progetti che soddisfano i criteri di cui al terzo comma. Il sostegno a tali progetti è fornito per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale cofinanziamento da parte del gestore dell’impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati dagli Stati membri interessati e attraverso altri strumenti. Nessun progetto che superi il 15 % del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7. 9.   La Lituania, che, a norma dell’ del protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina nel paese, allegato all’atto di adesione del 2003, si è impegnata a chiudere l’unità 2 della centrale in questione entro il 31 dicembre 2009, può, se il totale delle emissioni lituane verificate nel periodo dal 2013 al 2015 nell’ambito del sistema comunitario supera la somma delle quote rilasciate a titolo gratuito agli impianti lituani per le emissioni dovute alla produzione di energia elettrica in quel determinato periodo e tre ottavi delle quote che la Lituania deve mettere all’asta per il periodo 2013-2020, avvalersi delle quote della riserva per i nuovi entranti per la vendita all’asta, conformemente al regolamento di cui all’articolo 10, paragrafo 4. Il quantitativo massimo di tali quote equivale alle emissioni in eccesso nel periodo in questione, purché tale sforamento derivi da un incremento delle emissioni imputabile alla produzione di energia elettrica, detratto il quantitativo delle quote che in quello Stato membro hanno superato, nel periodo dal 2008 al 2012, le emissioni verificate nell’ambito del sistema comunitario in Lituania durante il medesimo periodo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7. 10.   Gli Stati membri con una rete elettrica interconnessa con la Lituania e che nel 2007 importavano da tale paese oltre il 15 % del loro fabbisogno interno di energia elettrica per il proprio consumo e in cui le emissioni siano aumentate in ragione di investimenti in nuovi impianti di produzione di energia elettrica, possono applicare il paragrafo 9 per analogia alle condizioni ivi stabilite. 11.   Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all’80 % del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30 % nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027. 12.   Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, ai sensi del paragrafo 1, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100 % del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1. 13.   Entro il 31 dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni, previa discussione in seno al Consiglio europeo, la Commissione determina un elenco dei settori o dei sottosettori di cui al paragrafo 12 sulla base dei criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17. Ogni anno, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può aggiungere all’elenco di cui al primo comma un settore o sottosettore ove sia possibile dimostrare, in una relazione analitica, che il settore o sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17, a seguito di un cambiamento che ha avuto un impatto sostanziale sulle attività del settore o del sottosettore. Ai fini del presente articolo, la Commissione consulta gli Stati membri, i settori o i sottosettori in causa e altre parti interessate. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. 14.   Per determinare i settori o i sottosettori di cui al paragrafo 12, la Commissione valuta, a livello comunitario, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello di disaggregazione, sia in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, a seguito dell’attuazione della presente direttiva, sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio al di fuori del territorio comunitario. Tali valutazioni sono basate sul prezzo medio del carbonio in funzione della valutazione d’impatto della Commissione a corredo del pacchetto delle misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione europea sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020 e, se disponibili, sui dati relativi agli scambi commerciali, alla produzione e al valore aggiunto degli ultimi tre anni per ciascun settore o sottosettore. 15.   Un settore o sottosettore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se: a) la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti generati dall’attuazione della presente direttiva può comportare un aumento sensibile dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 5 %; e b) l’intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d’affari annuo più importazioni totali dai paesi terzi), è superiore al 10 %. 16.   Fatto salvo il paragrafo 15, un settore o sottosettore si considera inoltre esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se: a) la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall’attuazione della presente direttiva può comportare un aumento particolarmente elevato dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 30 %; o b) l’intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d’affari annuo più importazioni totali dai paesi terzi), è superiore al 30 %. 17.   L’elenco di cui al paragrafo 13 può essere integrato dopo il completamento di una valutazione qualitativa, tenendo conto, qualora siano disponibili i dati pertinenti, dei seguenti criteri: a) la misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica, tenendo conto se del caso del possibile aumento dei costi di produzione derivante dall’investimento corrispondente, ad esempio applicando le tecniche più efficienti; b) le caratteristiche attuali e previste del mercato, anche allorché l’esposizione commerciale o i tassi di crescita dei costi diretti e indiretti sono vicini ai massimali di cui al paragrafo 16; c) i margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni d’investimento a lungo termine o di trasferimento; 18.   L’elenco di cui al paragrafo 13 è definito dopo aver tenuto conto, ove siano disponibili i relativi dati, di quanto segue: a) la misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori o sottosettori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, si impegnano seriamente a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori o sottosettori interessati in una misura comparabile a quella della Comunità ed entro lo stesso lasso di tempo; e b) la misura in cui l’efficienza in termini di emissioni di carbonio degli impianti situati in tali paesi è comparabile a quella della Comunità. 19.   Non sono assegnate quote a titolo gratuito a un impianto che ha cessato l’attività, a meno che il gestore non dimostri all’autorità competente che tale impianto riprenderà la produzione entro un determinato e ragionevole lasso di tempo. Si considera che abbiano cessato l’attività gli impianti per i quali è scaduta o è stata ritirata l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e quelli per i quali l’attività o la ripresa dell’attività sono tecnicamente impossibili. 20.   Tra le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione include provvedimenti atti a definire gli impianti che cessano parzialmente la loro attività o riducono in misura significativa la loro capacità, e provvedimenti per adeguare di conseguenza, se del caso, il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a tali impianti. Articolo 10 ter Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell’eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 1.   Entro il 30 giugno 2010, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sottosettori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere: a) l’adeguamento della percentuale di quote che tali settori o sottosettori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis; b) l’inclusione nel sistema comunitario degli importatori di prodotti che sono fabbricati dai settori o sottosettori determinati a norma dell’articolo 10 bis; c) la valutazione dell’impatto della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulla sicurezza energetica degli Stati membri, in particolare allorché le connessioni elettriche con il resto dell’Unione sono insufficienti e in presenza di connessioni elettriche con i paesi terzi, e delle misure appropriate a tale riguardo. Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione. 2.   Entro il 31 marzo 2011 la Commissione esamina se le decisioni adottate in merito alla proporzione di quote ricevute a titolo gratuito da settori o sottosettori ai sensi del paragrafo 1, tra cui l’effetto della definizione di parametri ex ante ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, sono suscettibili di incidere in maniera significativa sul quantitativo di quote che gli Stati membri devono mettere all’asta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), rispetto a uno scenario di messa all’asta integrale per tutti i settori nel 2020. Se del caso la Commissione formula proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto delle eventuali incidenze di tali proposte sulla ripartizione. Articolo 10 quater Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica 1.   In deroga all’articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica in funzione prima del 31 dicembre 2008 o agli impianti per la produzione di energia elettrica per i quali il processo d’investimento è stato fisicamente avviato entro la medesima data, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) nel 2007 la rete elettrica nazionale non era collegata, direttamente o indirettamente, al sistema di rete interconnesso gestito dall’Unione europea per il Coordinamento della Trasmissione di Elettricità (UCTE); oppure b) nel 2007 la rete elettrica nazionale era collegata, direttamente o indirettamente, alla rete gestita dall’UCTE solamente attraverso un’unica linea con una capacità inferiore a 400 MW; oppure c) nel 2006 oltre il 30 % dell’energia elettrica era prodotto da un unico combustibile fossile e il PIL pro capite ai prezzi di mercato non superava il 50 % del PIL pro capite medio ai prezzi di mercato della Comunità. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano nazionale che prevede investimenti nel riadeguamento e nel potenziamento delle infrastrutture e nelle tecnologie pulite. Il piano nazionale prevede altresì la diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento per un importo per quanto possibile equivalente al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito riguardo agli investimenti previsti, come pure disposizioni relative al controllo e all’esecuzione degli investimenti previsti, tenendo conto nel contempo della necessità di contenere al massimo possibili rincari dei prezzi direttamente correlabili. Lo Stato membro interessato presenta annualmente alla Commissione una relazione sugli investimenti effettuati nell’ammodernamento delle infrastrutture e nelle tecnologie pulite. Gli investimenti realizzati a partire dal 25 giugno 2009 possono essere calcolati a tal fine. 2.   Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all’asta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2. Nel 2013 il totale delle quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio non supera il 70 % delle emissioni medie annuali verificate per il periodo 2005-2007 da tali impianti di produzione di energia elettrica, corrispondente al consumo nazionale complessivo lordo dello Stato membro interessato, ed è in seguito gradualmente ridotto fino ad arrivare alla cessazione dell’assegnazione a titolo gratuito nel 2020. Per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario, le relative emissioni sono calcolate avvalendosi delle loro emissioni verificate per il 2007 nell’ambito del sistema comunitario. Lo Stato membro interessato può decidere che le quote assegnate ai sensi del presente articolo possano essere utilizzate dal gestore dell’impianto in questione solamente per la restituzione delle quote ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, in relazione alle emissioni dello stesso impianto nell’anno per cui le quote sono assegnate. 3.   Le quote assegnate ai gestori si basano su quelle assegnate in relazione alle emissioni verificate nel periodo 2005-2007 ovvero, per gli impianti che utilizzano diversi combustibili, su un parametro di efficienza ex ante basato sulla media ponderata dei livelli di emissione degli impianti di produzione di elettricità più efficienti in termini di emissioni dei gas a effetto serra che rientrano nell’ambito del sistema comunitario. La ponderazione può rispecchiare le percentuali dei diversi combustibili nella produzione di energia elettrica nello Stato membro interessato. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, la Commissione definisce orientamenti al fine di garantire che il metodo di assegnazione eviti indebite distorsioni della concorrenza e riduca al minimo gli impatti negativi sugli incentivi per ridurre le emissioni. 4.   Tutti gli Stati membri che applicano il presente articolo impongono agli impianti per la produzione di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di riferire ogni dodici mesi sulla realizzazione degli investimenti che figurano nel loro piano nazionale. Gli Stati membri presentano alla Commissione delle relazioni al riguardo, che sono rese pubbliche. 5.   Tutti gli Stati membri che intendono assegnare quote sulla base del presente articolo presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, una domanda in cui figurano il metodo di assegnazione proposto e le singole quote. La domanda contiene: a) la prova che lo Stato membro soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 1; b) un elenco degli impianti inclusi nella domanda e il quantitativo di quote da assegnare a ciascun impianto ai sensi del paragrafo 3 e in conformità degli orientamenti della Commissione; c) la documentazione di cui al paragrafo 1, secondo comma; d) disposizioni relative al controllo e all’esecuzione degli investimenti previsti nel piano nazionale; e) informazioni da cui risulti che le assegnazioni non provocano indebite distorsioni della concorrenza. 6.   La Commissione valuta la domanda sulla base degli elementi di cui al paragrafo 5 e può respingere la domanda, o qualsiasi aspetto della stessa, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni pertinenti. 7.   Due anni prima della fine del periodo transitorio durante il quale uno Stato membro può assegnare quote a titolo gratuito agli impianti per la produzione di energia elettrica in funzione entro il 31 dicembre 2008, la Commissione valuta i progressi compiuti nell’attuazione del piano nazionale. Se, su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione rileva la necessità di un’eventuale proroga del suddetto termine, essa può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte adeguate, comprese le condizioni che andranno soddisfatte nel caso di una proroga del termine in questione.»; 13) gli articoli 11 e 11 bis sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 11 Misure nazionali di attuazione 1.   Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell’articolo 10 quater. 2.   Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da assegnare per quell’anno, calcolato a norma degli articoli 10, 10 bis e 10 quater. 3.   Gli Stati membri non possono assegnare quote a titolo gratuito ai sensi del paragrafo 2 agli impianti per i quali la Commissione ha respinto l’iscrizione nell’elenco di cui al paragrafo 1. Articolo 11 bis Utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell’ambito del sistema comunitario prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici 1.   Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. 2.   Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012 o che sia stato concesso un diritto a utilizzare i crediti a norma del paragrafo 8, i gestori possono chiedere all’autorità competente che vengano loro rilasciate quote a partire dal 2013 in cambio delle CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012. Fino al 31 marzo 2015 l’autorità competente procede allo scambio su richiesta. 3.   Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER e le ERU derivanti da progetti registrati prima del 2013 e rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote valide a decorrere dal 2013. Il primo comma si applica alle CER e alle ERU per tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012. 4.   Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote derivanti da progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi meno sviluppati. Il primo comma si applica alle CER derivanti da tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012 fino a quando i paesi interessati non avranno ratificato un pertinente accordo con la Comunità o fino al 2020, se tale data è anteriore. 5.   Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, e qualora i negoziati su un accordo internazionale sui cambiamenti climatici non siano conclusi entro il 31 dicembre 2009, i crediti derivanti da progetti o da altre attività di abbattimento delle emissioni possono essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario sulla base degli accordi sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il livello di utilizzo. In base ai suddetti accordi, i gestori possono utilizzare i crediti derivanti dalle attività di progetto realizzate nei paesi terzi summenzionati al fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel contesto del sistema comunitario. 6.   Gli accordi di cui al paragrafo 5 prevedono che, nell’ambito del sistema comunitario, possano essere utilizzati crediti derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012, tra cui le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico o per la produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovono il trasferimento tecnologico e lo sviluppo sostenibile. Tali accordi possono inoltre prevedere l’utilizzo di crediti derivanti da progetti quando il livello di riferimento utilizzato è inferiore al quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis o è inferiore ai livelli stabiliti dalla normativa comunitaria. 7.   Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, nell’ambito del sistema comunitario sono accettati, a partire dal 1o gennaio 2013, solo i crediti derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l’accordo. 8.   Tutti i gestori esistenti sono autorizzati a utilizzare crediti nel periodo 2008-2020 o fino alla quantità loro assegnata nel periodo dal 2008 al 2012 o fino a una quantità corrispondente a una percentuale, non inferiore all’11 %, delle quote loro assegnate nel periodo 2008-2012, qualunque sia il quantitativo superiore. I gestori hanno la facoltà di utilizzare crediti al di là della percentuale dell’11 % di cui al primo comma, fino a una quantità che risulta nella combinazione delle quote loro assegnate a titolo gratuito nel periodo 2008-2012 con la loro quota complessiva di crediti di progetto pari a una specifica percentuale delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2005 al 2007. I nuovi entranti, tra cui quelli del periodo dal 2008 al 2012 che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito né un diritto a utilizzare CER ed ERU nel periodo dal 2008 al 2012, come pure i nuovi settori, hanno la facoltà di utilizzare crediti fino a una quantità corrispondente a una percentuale, non inferiore al 4,5 %, delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020. Gli operatori aerei hanno la facoltà di utilizzare crediti fino a una quantità corrispondente a una percentuale, non inferiore all’1,5 %, delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020. Sono adottate misure per definire le percentuali esatte applicabili a norma del primo, del secondo e del terzo comma. Almeno un terzo del quantitativo supplementare da distribuire ai gestori esistenti oltre alla prima percentuale menzionata nel primo comma è distribuito ai gestori che hanno registrato in media il livello più basso di quote a titolo gratuito e di utilizzo dei crediti di progetto nel periodo dal 2008 al 2012. Tali misure garantiscono che l’utilizzo complessivo dei crediti concessi non superi il 50 % delle riduzioni a livello della Comunità al di sotto dei livelli del 2005 dei settori esistenti nell’ambito del sistema comunitario per il periodo dal 2008 al 2020 e il 50 % delle riduzioni a livello della Comunità al di sotto dei livelli 2005 dei nuovi settori e di quello del trasporto aereo per il periodo dalla data del loro inserimento nel sistema comunitario al 2020. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. 9.   A decorrere dal 1o gennaio 2013 possono essere applicate misure volte a limitare l’utilizzo di crediti specifici derivanti da tipi di progetti. Tali misure stabiliscono inoltre la data a decorrere dalla quale l’utilizzo dei crediti a norma dei paragrafi da 1 a 4 è conforme alle misure stesse. Tale data cade al più presto sei mesi dopo l’adozione delle misure o, al più tardi, tre anni dopo tale adozione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Ove uno Stato membro lo richieda, la Commissione valuta la possibilità di presentare al comitato una bozza delle misure da adottare.»; 14) all’articolo 11 ter, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «La Comunità e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi al sistema comunitario a norma dell’articolo 25.»; 15) l’articolo 12 è modificato come segue: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione esamina se il mercato delle quote di emissione sia adeguatamente protetto dall’abuso di informazioni privilegiate o dalla manipolazione del mercato e, se del caso, formula proposte intese a garantire tale protezione. Le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (*1), possono essere utilizzate, con gli eventuali adattamenti necessari ai fini di una loro applicazione al commercio dei prodotti di base. (*1)   GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.»;" b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (*2). (*2)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»;" c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l’articolo 10 quater.»; 16) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Validità delle quote 1.   Le quote rilasciate a partire dal 1o gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1o gennaio 2013. 2.   Quattro mesi dopo l’inizio di ciascun periodo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 12. Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.»; 17) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Monitoraggio e comunicazione delle emissioni 1.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione adotta un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, dalle attività che figurano nell’allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell’allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. 2.   Il regolamento di cui al paragrafo 1 tiene conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori l’obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte alla concorrenza internazionale. Tale regolamento può specificare inoltre che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente. Tali obblighi possono comprendere la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono nel sistema comunitario e connesse alla produzione dei beni summenzionati. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto o operatore aereo controlli e comunichi all’autorità competente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto o, a decorrere dal 1o gennaio 2010, dall’aeromobile che gestisce, dopo la fine di tale anno, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al paragrafo 1. 4.   Il regolamento di cui al paragrafo 1 può includere requisiti relativi all’uso di sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati, onde armonizzare la comunicazione tra gestori, verificatori e autorità competenti, in merito al piano di monitoraggio, alla comunicazione annua delle emissioni e alle attività di verifica.»; 18) l’articolo 15 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Verifica e accreditamento»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione adotta un regolamento per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi esposti nell’allegato V, e per l’accreditamento e la supervisione dei verificatori. Esso specifica le condizioni per l’accreditamento e la revoca di quest’ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l’eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.»; 19) è inserito il seguente articolo: «Articolo 15 bis Comunicazione di informazioni e segreto professionale Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l’assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni siano immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio. Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate a nessun’altra persona o autorità tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.»; 20) all’articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’ammenda per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1o gennaio 2013 è adeguata in base all’indice europeo dei prezzi al consumo.»; 21) l’articolo 19 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono conservate nel registro comunitario ai fini dell’esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nello Stato membro e l’assegnazione, la restituzione e l’annullamento delle quote di cui al paragrafo 3. Ogni Stato membro è in grado di assicurare l’esecuzione delle operazioni autorizzate in base al protocollo UNFCCC o al protocollo di Kyoto.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Il regolamento di cui al paragrafo 3 contiene le opportune modalità che consentono al registro comunitario di effettuare le operazioni e altre transazioni al fine di attuare le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1 ter. Tale regolamento contiene inoltre le procedure per la gestione dei cambiamenti e degli incidenti per il registro comunitario con riferimento alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Esso contiene le opportune modalità che consentono al registro comunitario di garantire la fattibilità delle iniziative degli Stati membri riguardanti il miglioramento dell'efficienza, la gestione dei costi amministrativi e le misure di controllo della qualità.»; 22) l’articolo 21 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 la seconda frase è sostituita dalla seguente: «La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione organizza uno scambio d’informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi riguardanti l’assegnazione delle quote, l’impiego delle ERU e delle CER nell’ambito del sistema comunitario, il funzionamento dei registri, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, l'accreditamento, le tecnologie dell’informazione e il rispetto della presente direttiva»; 23) l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Modifiche degli allegati Gli allegati della presente direttiva, ad eccezione degli allegati I, II bis e II ter, possono essere modificati alla luce delle relazioni di cui all’articolo 21 e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.»; 24) all’articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; 25) l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Procedure per l’inclusione unilaterale di altre attività e gas 1.   A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell’allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l’integrità ambientale del sistema comunitario e l’affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l’inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione a) secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, se l’inclusione riguarda impianti che non rientrano nell’allegato I; oppure b) secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, se l’inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell’allegato I. Tali misure sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola. 2.   Quando è approvata l’inclusione di attività e gas supplementari, la Commissione può al contempo autorizzare il rilascio di quote supplementari e può autorizzare altri Stati membri ad includere le attività e i gas in questione. 3.   Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, può essere adottato un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell’allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.»; 26) è inserito il seguente articolo: «Articolo 24 bis Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni 1.   Oltre all’inclusione di attività e gas prevista dall’articolo 24, possono essere adottate misure di attuazione per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dal sistema comunitario. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Tali misure non devono causare una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né impedire la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate dal sistema comunitario. Sono adottate misure solo qualora l’inclusione a norma dell’articolo 24 non sia possibile e il successivo riesame del sistema comunitario considera la possibilità di disciplinare in maniera armonizzata tali emissioni in tutta la Comunità. 2.   Possono essere adottate misure di attuazione che stabiliscano le istruzioni per l’accreditamento dei progetti comunitari di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. 3.   Uno Stato membro può rifiutare il rilascio di quote per determinati tipi di progetti che riducono le emissioni di gas a effetto serra sul suo territorio. Tali progetti saranno eseguiti sulla base dell’accordo dello Stato membro in cui si svolge il progetto.»; 27) all’articolo 25 sono inseriti i seguenti paragrafi: «1 bis.   Possono essere conclusi accordi per il riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e sistemi compatibili vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute in vigore in altri paesi o entità sub-federali o regionali. 1 ter.   Possono essere conclusi accordi non vincolanti con paesi terzi o entità sub-federali o regionali al fine1 di garantire il coordinamento amministrativo e tecnico riguardo alle quote di emissione del sistema comunitario o di altri sistemi obbligatori di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute.»; 28) gli articoli 27, 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 27 Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti 1.   Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati: a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell’elenco degli impianti alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all’atto della presentazione dell’elenco alla Commissione; b) confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l’anno, conformemente all’articolo 14; c) confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all’impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l’impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario; d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti. 2.   Se, dopo aver lasciato al pubblico un periodo di tre mesi dalla data di notifica, la Commissione non esprime obiezioni entro un ulteriore periodo di sei mesi, l’esclusione si considera approvata. Dopo la restituzione delle quote riguardanti il periodo durante il quale l’impianto ricade nel sistema comunitario, l’impianto interessato è escluso dal sistema e lo Stato membro competente non rilascia altre quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis al medesimo impianto. 3.   Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell’articolo 10 bis, sono concesse a decorrere dall’anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l’impianto. Tali impianti rientrano nel sistema comunitario per il resto del periodo di scambio. 4.   Per gli impianti che non sono stati inseriti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012, possono essere applicati requisiti semplificati in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della determinazione delle emissioni nei tre anni precedenti la notifica di cui al paragrafo 1, lettera a). Articolo 28 Adeguamenti applicabili in caso di approvazione da parte della Commissione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici 1.   Entro tre mesi dalla firma, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni obbligatorie delle emissioni dei gas a effetto serra superiori al 20 % rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, la Commissione presenta una relazione che valuta, in particolare, i seguenti elementi: a) la natura delle misure concordate nel quadro dei negoziati internazionali, nonché gli impegni assunti da altri paesi sviluppati a pervenire a riduzioni delle emissioni comparabili a quelle della Comunità e gli impegni assunti dai paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati a contribuire adeguatamente, in funzione delle rispettive responsabilità e capacità; b) le implicazioni dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e, di conseguenza, le opzioni necessarie a livello della Comunità per passare al più ambizioso obiettivo di riduzione del 30 % in modo equilibrato, trasparente ed equo, tenendo conto del lavoro svolto durante il primo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto; c) la competitività delle industrie manifatturiere della Comunità nel contesto dei rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; d) l’impatto dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici su altri settori economici della Comunità; e) l’impatto sul settore agricolo della Comunità, inclusi i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; f) le modalità adeguate per includere le emissioni e gli assorbimenti relativi all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura nella Comunità; g) l’afforestazione, la riforestazione, nonché le attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale nei paesi terzi nell’eventualità della messa in atto di un sistema internazionalmente riconosciuto in tale ambito; h) la necessità di politiche e misure comunitarie addizionali, alla luce degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti dalla Comunità e dagli Stati membri. 2.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la presente direttiva a norma del paragrafo 1, in vista dell’entrata in vigore della direttiva modificativa previa approvazione, da parte della Comunità, dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e in vista degli impegni di riduzione delle emissioni che andranno attuati a norma di tale accordo. La proposta si basa sui principi di trasparenza, efficienza economica ed efficacia in termini di costi, nonché di equità e solidarietà nella ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri. 3.   La proposta consente ai gestori, se del caso, di utilizzare, in aggiunta ai crediti previsti dalla presente direttiva, CER, ERU o altri crediti approvati risultanti da progetti in paesi terzi che hanno ratificato l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici. 4.   La proposta comprende inoltre, se del caso, qualsiasi altra misura necessaria per contribuire al conseguimento delle riduzioni obbligatorie a norma del paragrafo 1 in modo trasparente, equilibrato ed equo e comprende, in particolare, misure di attuazione affinché i gestori possano utilizzare altri tipi di crediti di progetto nell’ambito del sistema comunitario rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis affinché tali gestori possano ricorrere ad altri meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici, a seconda dei casi. 5.   La proposta include le opportune misure transitorie e sospensive in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici. Articolo 29 Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte volte a migliorare la concorrenza sul mercato del carbonio e a definire misure per migliorarne il funzionamento.»; 29) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 29 bis Misure in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi 1.   Qualora per più di sei mesi consecutivi il prezzo della quota sia tre volte superiore al prezzo medio delle quote nei due anni precedenti sul mercato europeo del carbone, la Commissione convoca immediatamente una riunione del comitato istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE. 2.   Qualora l’evoluzione dei prezzi di cui al paragrafo 1 non corrisponda a mutamenti dei parametri fondamentali del mercato, può essere adottata una delle seguenti misure, tenendo conto della portata dell’evoluzione dei prezzi: a) una misura che consente agli Stati membri di anticipare la messa all’asta di parte della quantità da mettere all’asta; b) una misura che consente agli Stati membri di mettere all’asta fino al 25 % delle quote restanti nella riserva per i nuovi entranti. Tali misure sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 23, paragrafo 4. 3.   Ogni misura tiene nel massimo conto le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 29 nonché ogni altra informazione pertinente fornita dagli Stati membri. 4.   Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite nel regolamento di cui all’articolo 10, paragrafo 4.»; 30) l’allegato I è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I della presente direttiva; 31) sono inseriti gli allegati II bis e II ter di cui all’allegato II della presente direttiva; 32) l’allegato III è soppresso.
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