Art. 25

Comitati

In vigore dal 23 apr 2009
Comitati 1.   Tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato sulle fonti di energia rinnovabile. 2.   Per le questioni concernenti la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
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