Art. 19
Calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi
In vigore dal 23 apr 2009
Calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi
1. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di biocarburanti e di bioliquidi ai fini dell’, paragrafo 2, è calcolata come segue:
a)
se l’allegato V, parte A o B, fissa un valore standard per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione e se il valore e
l per questi biocarburanti o bioliquidi calcolato secondo l’allegato V, parte C, punto 7, è uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;
b)
utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell’allegato V, parte C; o
c)
utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all’allegato V, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all’allegato V, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell’allegato V, parte C, per tutti gli altri fattori.
2. Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione comprendente l’elenco delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (23), nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole sono inferiori o uguali alle emissioni indicate alla rubrica «Valori standard disaggregati per la coltivazione» dell’allegato V, parte D, della presente direttiva, accompagnata da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigere l’elenco. Tale metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e le rese previste di materie prime.
3. I valori standard dell’allegato V, parte A, per i biocarburanti, e i valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all’allegato V, parte D, per i biocarburanti e per i bioliquidi, possono essere usati soltanto se le materie prime sono:
a)
coltivate fuori della Comunità;
b)
coltivate nella Comunità, in aree incluse negli elenchi di cui al paragrafo 2; o
c)
rifiuti o residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura e della pesca.
Per i biocarburanti e i bioliquidi non rientranti nell’ambito di applicazione delle lettere a), b) o c), sono utilizzati i valori reali per la coltivazione.
4. Entro il 31 marzo 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla fattibilità di elenchi di aree nei paesi terzi nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole si possono prevedere inferiori o uguali alle emissioni indicate alla rubrica «Coltivazione» dell’allegato V, parte D, possibilmente accompagnata da detti elenchi e da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigere gli elenchi. Se del caso, la relazione è corredata di proposte pertinenti.
5. Entro il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione riferisce sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all’allegato V, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni derivanti dai trasporti e dalla lavorazione e, se necessario, può decidere di correggere i valori. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
6. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra ed esamina le modalità per ridurre al minimo tale impatto. La relazione è corredata, se opportuno, di una proposta, basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, contenente una metodologia concreta per le emissioni risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni, garantendo la conformità alla presente direttiva, in particolare all’, paragrafo 2.
Tale proposta include le misure necessarie per garantire la sicurezza degli investimenti intrapresi prima dell’applicazione di detta metodologia. Per quanto riguarda gli impianti che hanno prodotto biocarburanti prima della fine del 2013, l’applicazione delle misure di cui al primo comma non deve implicare, fino al 31 dicembre 2017, che i biocarburanti prodotti da questi impianti siano considerati come non conformi ai requisiti di sostenibilità di cui alla presente direttiva, laddove lo sarebbero invece stati, a condizione che tali biocarburanti permettano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come minimo pari al 45 %. Ciò si applica alla capacità degli impianti di biocarburanti alla fine del 2012.
Il Parlamento europeo e il Consiglio si adoperano per decidere entro il 31 dicembre 2012 in merito a eventuali proposte di questo tipo presentate dalla Commissione.
7. L’allegato V può essere adeguato sulla base dei progressi tecnici e scientifici, tra l’altro aggiungendo valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime e modificando la metodologia definita nella parte C. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Per quanto riguarda i valori standard e la metodologia definita nell’allegato V, è prestata particolare considerazione:
—
alle modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui,
—
alle modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari,
—
alle modalità di contabilizzazione della cogenerazione, e
—
allo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.
I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile.
Ogni adattamento o aggiunta all’elenco dei valori standard di cui all’allegato V deve rispettare i seguenti criteri:
a)
quando il contributo di un fattore alle emissioni complessive è limitato o quando la variazione è ridotta o quando il costo o la difficoltà di accertare i valori reali sono elevati, i valori standard devono essere i valori tipici dei processi di produzione normali;
b)
in tutti gli altri casi, i valori standard devono essere conservativi rispetto ai processi di produzione normali.
8. Sono stabilite definizioni particolareggiate, comprese le specifiche tecniche prescritte per le categorie di cui all’allegato V, parte C, punto 9. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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