Art. 7

Procedura di audit dello Stato di bandiera

In vigore dal 23 apr 2009
Procedura di audit dello Stato di bandiera Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro amministrazioni siano sottoposte ad un audit dell’IMO almeno ogni sette anni, subordinatamente a una risposta positiva dell’IMO ad una tempestiva richiesta dello Stato membro interessato, e pubblicano i risultati dell’audit in conformità della pertinente legislazione nazionale in materia di riservatezza. Il presente articolo cessa di avere vigore al più tardi il 17 giugno 2017, o prima di tale data, come stabilito dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, se è entrato in vigore un sistema obbligatorio di audit degli Stati membri dell’IMO.
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Procedura di audit dello Stato di bandiera (Art. 7 Direttiva (UE) 2009/21) — Testo vigente | Portale Normativo