Art. 6
Misure di accompagnamento
In vigore dal 23 apr 2009
Misure di accompagnamento
Gli Stati membri assicurano che almeno le seguenti informazioni concernenti le navi battenti la loro bandiera siano prontamente accessibili ai fini della presente direttiva:
a)
estremi di riconoscimento della nave (nome, numero IMO, ecc.);
b)
date delle visite di controllo, comprese eventualmente quelle addizionali e supplementari, e date degli audit;
c)
identificazione degli organismi riconosciuti coinvolti nella certificazione e nella classificazione della nave;
d)
identificazione dell’autorità competente che ha ispezionato la nave conformemente alle disposizioni in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni;
e)
risultato delle ispezioni nel quadro del controllo da parte dello Stato di approdo (deficienze: sì o no, fermi: sì o no);
f)
informazioni sui sinistri marittimi;
g)
identificazione delle navi che hanno cessato di battere la bandiera dello Stato membro in questione negli ultimi dodici mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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