Art. 10

Sistema di cooperazione permanente

In vigore dal 23 apr 2009
Sistema di cooperazione permanente 1.   Gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, istituiscono un sistema di cooperazione permanente affinché i rispettivi organi inquirenti possano collaborare nella misura necessaria a conseguire l’obiettivo della presente direttiva. 2.   Le norme procedurali e le modalità organizzative del sistema di cooperazione permanente sono decise secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. 3.   Nel sistema di cooperazione permanente, gli organi inquirenti degli Stati membri si accordano, in particolare, sulle migliori modalità di cooperazione al fine di consentire: a) la condivisione tra gli organi inquirenti di impianti, dispositivi e attrezzature per l’indagine tecnica sui relitti e sull’attrezzatura delle navi o su altri oggetti rilevanti ai fini dell’inchiesta di sicurezza, nonché l’estrazione e la valutazione delle informazioni contenute nei VDR e in altri dispositivi elettronici; b) la cooperazione tecnica o lo scambio di conoscenze tecniche per l’esecuzione di compiti specifici; c) l’acquisizione e la condivisione di informazioni utili per analizzare i dati relativi ai sinistri ed elaborare opportune raccomandazioni in materia di sicurezza a livello comunitario; d) la redazione di principi comuni per monitorare l’attuazione delle raccomandazioni di sicurezza e per adeguare i metodi di indagine al progresso tecnico e scientifico; e) l’uso adeguato degli allarmi preventivi di cui all’; f) la fissazione di norme sulla riservatezza applicabili ai fini della condivisione, nel rispetto delle norme nazionali, delle prove testimoniali e del trattamento dei dati e degli altri documenti di cui all’, anche nelle relazioni con i paesi terzi; g) l’organizzazione, ove opportuno, di attività di formazione utili per gli inquirenti; h) la promozione della cooperazione con gli organi inquirenti di paesi terzi e con le organizzazioni internazionali incaricate delle inchieste sugli incidenti marittimi nei settori disciplinati dalla presente direttiva; i) la fornitura di tutte le informazioni pertinenti agli organi inquirenti che conducono le inchieste di sicurezza.
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