Art. 32

Procedura di modifica

In vigore dal 23 apr 2009
Procedura di modifica La Commissione: a) adegua gli allegati, ad eccezione dell’allegato I, per tener conto degli emendamenti alla normativa comunitaria sulla sicurezza marittima che sono entrati in vigore, alle convenzioni, ai codici e alle risoluzioni internazionali dei relativi organismi internazionali, nonché agli sviluppi del MOU di Parigi già entrati in vigore; b) modifica le definizioni facenti riferimento a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, nonché alla normativa comunitaria, rilevanti ai fini della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all’ possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell’ del regolamento (CE) n. 2099/2002.
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