Art. 5

Sistema di ispezione e impegno di ispezione annuale

In vigore dal 23 apr 2009
Sistema di ispezione e impegno di ispezione annuale 1.   Gli Stati membri effettuano ispezioni conformemente al regime di selezione descritto all’ e al disposto dell’allegato I. 2.   Per rispettare il proprio impegno di ispezione annuale, ciascuno Stato membro: a) ispeziona tutte le navi di priorità I, di cui all’, lettera a), che fanno scalo nei suoi porti e ancoraggi; e b) effettua ogni anno un numero totale di ispezioni su navi di priorità I e II, di cui all’, lettere a) e b), corrispondente almeno alla sua percentuale di ispezioni rispetto al numero totale da effettuare ogni anno all’interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi. La percentuale di ispezioni di ciascuno Stato membro è basata sul numero di singole navi che fanno scalo in porti dello Stato membro interessato in rapporto alla somma del numero di singole navi che fanno scalo in porti di ciascuno Stato all’interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi. 3.   Ai fini del calcolo della percentuale di ispezioni rispetto al numero totale da effettuare ogni anno all’interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi di cui al paragrafo 2, lettera b), le navi ancorate non sono conteggiate salvo indicazione contraria da parte dello Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:16:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo