Art. 24

Banca dati sulle ispezioni

In vigore dal 23 apr 2009
Banca dati sulle ispezioni 1.   La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle ispezioni basandosi sulle competenze e sull’esperienza maturate nell’ambito del MOU di Parigi. La banca dati sulle ispezioni contiene tutte le informazioni necessarie per attuare il sistema di ispezioni istituito ai sensi della presente direttiva e comprende le funzionalità di cui all’allegato XII. 2.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che le informazioni sull’ora effettiva di arrivo e sull’ora effettiva di partenza di ogni nave che fa scalo nei loro porti e ancoraggi siano trasferite entro un periodo ragionevole, insieme ad un identificatore del porto in questione, alla banca dati sulle ispezioni tramite il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi «SafeSeaNet» di cui all’, lettera s), della direttiva 2002/59/CE. Dopo aver trasferito tali informazioni alla banca dati sulle ispezioni tramite SafeSeaNet, gli Stati membri sono esentati dalla fornitura di dati ai sensi del punto 1.2 e del punto 2, lettere a) e b), dell’allegato XIV della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri provvedono a trasferire nella banca dati sulle ispezioni le informazioni relative alle ispezioni effettuate in conformità della presente direttiva non appena è ultimato il rapporto sull’ispezione o il fermo è revocato. Entro 72 ore gli Stati membri provvedono alla convalida, ai fini della pubblicazione, delle informazioni trasferite nella banca dati sulle ispezioni. 4.   In base ai dati relativi alle ispezioni forniti dagli Stati membri, la Commissione è in grado di reperire nella banca dati sulle ispezioni qualsiasi dato rilevante inerente all’attuazione della presente direttiva, in particolare sul profilo di rischio di una nave, sulle navi da sottoporre ad ispezione, sui movimenti delle navi e sull’impegno di ispezione di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle procedure di ispezione della presente direttiva. Gli Stati membri e terzi firmatari del MOU di Parigi sono autorizzati ad accedere a qualsiasi dato essi abbiano registrato nella banca dati sulle ispezioni nonché ai dati relativi alle navi battenti la loro bandiera.
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