Art. 23
Rapporti dei piloti e delle autorità portuali
In vigore dal 23 apr 2009
Rapporti dei piloti e delle autorità portuali
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per assicurare che i loro piloti che effettuano operazioni di ormeggio o disormeggio di navi o che operano su navi dirette verso un porto o in transito all’interno di uno Stato membro informino immediatamente l’autorità competente dello Stato di approdo o dello Stato costiero, a seconda dei casi, qualora nell’esercizio delle loro normali funzioni vengano a conoscenza di anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l’ambiente marino.
2. Se, nell’esercizio delle loro normali funzioni, le autorità o enti portuali constatano che una nave attraccata nel loro porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l’ambiente marino, ne informano immediatamente l’autorità competente dello Stato di approdo interessato.
3. Gli Stati membri chiedono ai piloti e alle autorità o enti portuali di riferire almeno le seguenti informazioni, se possibile in formato elettronico:
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informazioni sulla nave (nome, numero di identificazione IMO, indicativo radio e bandiera),
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informazioni sulla navigazione (ultimo porto di scalo, porto di destinazione),
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descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché siano intraprese azioni appropriate in merito alle anomalie apparenti segnalate dai piloti e dalle autorità o enti portuali e registrano i dettagli di tali azioni.
5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure di attuazione del presente articolo, ivi inclusi un formato elettronico armonizzato e procedure di segnalazione delle anomalie apparenti da parte dei piloti e delle autorità o enti portuali nonché delle azioni di seguito intraprese dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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