Art. 18

Esposti

In vigore dal 23 apr 2009
Esposti Tutti gli esposti sono soggetti ad una rapida valutazione iniziale da parte dell’autorità competente. Tale valutazione permette di determinare se un esposto sia motivato. In tal caso, l’autorità competente vi dà il seguito appropriato, prevedendo in particolare per tutte le persone direttamente interessate dall’esposto la possibilità di far valere le loro osservazioni. Se giudica l’esposto manifestamente infondato, l’autorità competente informa l’autore della sua decisione e della relativa motivazione. L’identità della persona che presenta un esposto non è rivelata al comandante o al proprietario della nave in questione. L’ispettore assicura la riservatezza durante i colloqui con i membri dell’equipaggio. Gli Stati membri informano l’amministrazione dello Stato di bandiera, eventualmente con copia all’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), degli esposti non manifestamente infondati e del seguito che vi è stato dato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:16:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo