Art. 16

Provvedimenti di rifiuto di accesso riguardanti alcune navi

In vigore dal 23 apr 2009
Provvedimenti di rifiuto di accesso riguardanti alcune navi 1.   Uno Stato membro vigila affinché a tutte le navi che: — battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione e sono state fermate o hanno formato oggetto di un divieto di esercizio, ai sensi della direttiva 1999/35/CE, più di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, oppure — battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione e sono state fermate o hanno formato oggetto di un divieto di esercizio, ai sensi della direttiva 1999/35/CE, più di due volte nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi; sia rifiutato l’accesso ai suoi porti e ancoraggi, tranne nei casi previsti dall’, paragrafo 6. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il porto o l’ancoraggio in cui è stata oggetto del terzo fermo e in cui è stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso. 2.   Il provvedimento di rifiuto di accesso è revocato solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data in cui esso è stato emesso e quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato VIII, punti da 3 a 9. Se la nave è sottoposta ad un secondo rifiuto di accesso, il periodo è di dodici mesi. 3.   Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all’interno della Comunità determina il rifiuto di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all’interno della Comunità. Tale terzo provvedimento di rifiuto di accesso può essere revocato dopo un periodo di ventiquattro mesi dalla sua emanazione e soltanto se: — la nave batte la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi non rientra né nella lista nera né nella lista grigia di cui al paragrafo 1, — i certificati obbligatori e di classificazione della nave sono rilasciati da uno o più organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) (12), — la nave è gestita da una compagnia con prestazioni elevate conformemente all’allegato I, parte I, punto 1, e se — sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato VIII, punti da 3 a 9. Ad ogni nave che non soddisfi i criteri specificati nel presente paragrafo, dopo un periodo di ventiquattro mesi dall’emanazione del provvedimento, è imposto un rifiuto di accesso permanente a qualsiasi porto o ancoraggio all’interno della Comunità. 4.   Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all’interno della Comunità dopo il terzo rifiuto di accesso determina il rifiuto permanente di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all’interno della Comunità. 5.   Ai fini del presente articolo, gli Stati membri si conformano alle procedure di cui all’allegato VIII.
Storico versioni

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