Art. 7
In vigore dal 23 apr 2009
1. La presente direttiva può essere modificata, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, per:
a)
integrare, ai fini della presente direttiva, le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali di cui all’, lettera d), all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2;
b)
modificare gli importi di cui ai punti ii) e iii) dell', paragrafo 2, lettera b).
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3.
2. Dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli delle convenzioni internazionali di cui all', lettera d), il Consiglio, su proposta della Commissione, decide, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri nonché delle pertinenti procedure seguite nell'ambito dell'IMO, in merito alle modalità dettagliate di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri.
Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all', lettera d), e all', possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell' del regolamento (CE) n. 2099/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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