Art. 3

In vigore dal 23 apr 2009
1.   Gli Stati membri, nell'esercizio delle responsabilità e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, si adoperano affinché le loro amministrazioni competenti diano adeguata esecuzione alle relative norme, in particolare riguardo alle ispezioni e al controllo delle navi e al rilascio dei certificati statutari, nonché dei certificati di esenzione a norma delle convenzioni internazionali. Gli Stati membri operano secondo le pertinenti disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione IMO A.847 (20) relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO. 2.   Lo Stato membro che, ai sensi del paragrafo 1, decide, per le navi battenti la propria bandiera: i) di autorizzare determinati organismi ad eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati statutari, compresi quelli necessari per valutare la conformità alle norme di cui all', paragrafo 2 e, se del caso, a rilasciare o rinnovare i relativi certificati; ovvero ii) di affidare ad organismi, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli di cui al punto i); affida questi incarichi unicamente ad organismi riconosciuti. Il primo rilascio del certificato di esenzione è comunque soggetto all'approvazione dell'amministrazione competente. Tuttavia, per quanto riguarda il certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, detti compiti possono essere affidati ad un ente privato riconosciuto da un'amministrazione competente e avente competenze adeguate e personale qualificato per effettuare, per conto di tale amministrazione, accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni. 3.   Il presente articolo non si applica alla certificazione di apparecchiature navali specifiche.
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