Art. 2
Recepimento
In vigore dal 11 mar 2009
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare questa direttiva entro il 30 giugno 2009.
In deroga al primo comma gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, punto 3, punto i), seconda frase, all’articolo 7, paragrafo 1 bis, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE, come modificato dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono definite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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