Art. 1
Modifiche della direttiva 94/19/CE
In vigore dal 11 mar 2009
Modifiche della direttiva 94/19/CE
La direttiva 94/19/CE è modificata come segue:
1)
all’, punto 3), punto i), il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall’aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; o»;
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi cooperino tra di loro.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«6. La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo con periodicità almeno biennale e propone, se del caso, pertinenti modifiche.»;
3)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.
1bis. Entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.
Qualora la Commissione, nella relazione di cui all’articolo 12, concluda che tale aumento e tale armonizzazione sono inopportuni e non sostenibili sul piano finanziario per tutti gli Stati membri ai fini della protezione dei consumatori, della stabilità finanziaria nella Comunità e della prevenzione di distorsioni transfrontaliere fra gli Stati membri, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a modificare il primo comma.
1ter. Gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro assicurano che, nella conversione degli importi espressi in euro di cui ai paragrafi 1 e 1bis, gli importi in moneta nazionale effettivamente corrisposti ai depositanti siano equivalenti a quelli fissati nella presente direttiva.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il paragrafo 1bis non osta al mantenimento in vigore delle disposizioni che, anteriormente al 1o gennaio 2008, offrivano, in particolare per ragioni di carattere sociale, la copertura totale per determinati tipi di depositi.»;
c)
il paragrafo 4 è soppresso;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«7. La Commissione può adeguare gli importi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis in funzione del tasso di inflazione nell’Unione europea, sulla base delle variazioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione.
Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 2.»;
4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 7 bis
1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione (*1).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*2), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
(*1)
GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36."
(*2)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"
5)
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l’ente e le sue succursali all’interno della Comunità o eventuali accordi alternativi previsti dall’, paragrafo 1, secondo comma, o dall’, paragrafo 4. I depositanti sono informati sulle disposizioni del sistema di garanzia dei depositi o di eventuali accordi alternativi, compresi l’importo e la portata della copertura forniti dal sistema di deposito stesso. Qualora un deposito non sia garantito da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, l’ente creditizio deve informare opportunamente il depositante. Tutte le informazioni sono formulate in modo comprensibile.
Vengono inoltre fornite, a richiesta, informazioni sulle condizioni di indennizzo e sulle formalità che devono essere espletate per ottenerlo.»;
6)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all’, punto 3), punto i), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui allo stesso articolo, punto 3, punto ii). Tale termine comprende la raccolta e la trasmissione di dati accurati sui depositanti e sui depositi, necessari per la verifica dei crediti.
In circostanze del tutto eccezionali, un sistema di garanzia dei depositi può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a dieci giorni lavorativi.
Entro il 16 marzo 2011 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca la possibilità di disporre una riduzione a dieci giorni lavorativi dei tempi di rimborso di cui al primo comma.
Gli Stati membri provvedono a che sui sistemi di garanzia dei depositi si effettuino regolarmente prove dei loro meccanismi e, ove appropriato, siano informati qualora le autorità competenti rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l’attivazione dei sistemi di garanzia dei depositi.»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
7)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2009, una relazione su:
a)
l’armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, che verta in particolare sugli effetti dell’assenza di armonizzazione in caso di crisi transfrontaliera, per quanto riguarda la disponibilità di fondi per i rimborsi dei depositi, la concorrenza leale e i costi e benefici di tale armonizzazione;
b)
l’opportunità e le modalità per assicurare piena copertura a determinati conti con saldi temporaneamente più elevati;
c)
possibili modelli per l’introduzione di contributi basati sui rischi;
d)
i benefici e i costi di una possibile introduzione di un fondo di garanzia dei depositi della Comunità;
e)
l’impatto delle disparità normative in materia di compensazione, laddove il credito di un depositante è bilanciato dai suoi debiti, sull’efficienza del sistema e sulle possibili distorsioni, tenendo conto delle liquidazioni transfrontaliere;
f)
l’armonizzazione dell’ambito dei prodotti e dei depositanti coperti, nonché le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e degli enti locali;
g)
i legami fra i sistemi di garanzia dei depositi e gli strumenti alternativi di rimborso per i depositanti, come i meccanismi di rimborso di emergenza.
Se del caso, la Commissione sottopone appropriate proposte di modifica della presente direttiva.
2. Gli Stati membri informano la Commissione e il comitato bancario europeo se intendono modificare la portata e il livello di copertura dei depositi e di ogni difficoltà incontrata nel cooperare con altri Stati membri.»;
8)
l’allegato III è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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