Art. 5

In vigore dal 16 feb 2009
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva o garantiscono che le parti sociali abbiano adottato le misure necessarie mediante un accordo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. 2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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