Art. 2

In vigore dal 16 feb 2009
L’allegato della direttiva 1999/63/CE del Consiglio è così modificato: 1) alla clausola 1 è aggiunto il seguente punto: «3. In caso di dubbio sull’appartenenza di alcune categorie di persone alla categoria dei marittimi ai fini del presente accordo, la questione viene risolta dall’autorità competente in ciascuno Stato membro previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. In tale contesto si deve tenere conto della risoluzione della 94a sessione (marittima) della conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro riguardante informazioni sulle categorie professionali.»; 2) alla clausola 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c)   “marittimo” o “lavoratore marittimo” o “gente di mare”: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui si applica il presente accordo; d)   “armatore”: proprietario della nave o ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l’agente o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l’esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi a nome dell’armatore.»; 3) la clausola 6 è sostituita dalla seguente: «1. È vietato il lavoro di notte ai marittimi minori di diciotto anni. Ai fini della presente clausola la “notte” è definita conformemente alle leggi e alle prassi nazionali. Essa deve coprire un periodo di almeno nove ore consecutive, compreso l’intervallo dalla mezzanotte alle cinque del mattino. 2. Una deroga alla puntuale osservanza della restrizione riguardante il lavoro notturno può essere decisa dall’autorità competente ove: a) possa essere compromessa la formazione effettiva dei marittimi in questione, conformemente ai programmi e ai piani di studio stabiliti; oppure b) la natura specifica del compito o un programma di formazione riconosciuto richieda che i marittimi interessati dalla deroga lavorino di notte e l’autorità decida, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati, che tale lavoro non nuocerà alla loro salute o al loro benessere. 3. L’occupazione, l’ingaggio o il lavoro dei marittimi minori di diciotto anni sono vietati qualora il lavoro possa compromettere la loro salute o sicurezza. I tipi di lavoro sono determinati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, conformemente alle norme internazionali pertinenti.»; 4) la clausola 13 è sostituita dalla seguente: «1. I marittimi non possono lavorare a bordo di una nave se non dispongono di un certificato medico attestante l’idoneità al lavoro per le loro mansioni. 2. Le eccezioni possono essere consentite solo nel rispetto delle prescrizioni del presente accordo. 3. L’autorità competente richiede che i marittimi, prima di iniziare il lavoro a bordo di una nave, siano in possesso di un certificato medico attestante la loro idoneità ad eseguire i loro compiti in mare. 4. Al fine di garantire che i certificati medici riflettano effettivamente lo stato di salute dei marittimi alla luce dei loro compiti, l’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate e tenendo conto delle linee guida internazionali applicabili, prescrive la natura dell’esame medico e del relativo certificato. 5. Il presente accordo non pregiudica la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione aggiornata (“STCW”). Un certificato medico rilasciato conformemente alle prescrizioni del STCW è accettato dall’autorità competente ai fini dei punti 1 e 2 della presente clausola. Analogamente, nel caso dei marittimi non coperti dal STCW è accettato un certificato medico che soddisfi la sostanza di tali prescrizioni. 6. Il certificato medico è rilasciato da un medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato concernente solo la vista, da una persona riconosciuta dall’autorità competente come qualificata per rilasciare tali certificati. I medici devono disporre della piena indipendenza professionale nell’esercizio della loro valutazione medica per quanto riguarda le procedure dell’esame medico. 7. Ai marittimi cui è stato rifiutato un certificato o cui è stata imposta una limitazione della loro idoneità al lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario, il campo d’attività o la zona geografica, è concessa la possibilità di sottoporsi ad un ulteriore esame da parte di un altro medico indipendente o di un medico arbitro indipendente. 8. Il certificato medico deve indicare in particolare che: a) sono soddisfacenti l’udito e la vista del marittimo interessato, nonché la percezione dei colori nel caso di un marittimo da impiegare in compiti in cui l’idoneità al lavoro può essere ridotta a causa del daltonismo; e b) il marittimo non soffre di condizioni mediche che potrebbero essere aggravate dal servizio in mare, renderlo non idoneo a tale compito oppure mettere a rischio la salute di altre persone a bordo. 9. Se non è richiesto un periodo più breve a ragione delle mansioni specifiche del marittimo interessato o salvo indicazione contraria al STCW: a) il certificato medico è valido per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual caso il periodo massimo di validità è di un anno; b) la certificazione della percezione dei colori è valida per un periodo massimo di sei anni. 10. In casi urgenti l’autorità competente può consentire al marittimo di lavorare senza un certificato medico valido fino al successivo porto di approdo appropriato dove il marittimo può ottenere un certificato medico da un medico qualificato a condizione che: a) il periodo in questione non sia superiore a tre mesi; e b) il marittimo in questione sia in possesso di un certificato medico scaduto di recente. 11. Se il periodo di validità di un certificato scade nel corso di un viaggio, il certificato continua ad essere valido fino al successivo porto di approdo appropriato dove il marittimo può ottenere un certificato medico da un medico qualificato, a condizione che il periodo in questione non sia superiore a tre mesi. 12. I certificati medici per i marittimi a bordo di navi che normalmente effettuano viaggi internazionali devono essere forniti almeno in inglese. 13. La natura della valutazione della salute da effettuare e i dettagli da inserire nel certificato medico devono essere stabiliti previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. 14. Tutti i marittimi devono sottoporsi a esami periodici della salute. Gli addetti ai turni di guardia che presentano problemi di salute imputati da un medico al fatto che svolgono lavoro notturno sono assegnati, nella misura del possibile, al lavoro diurno a loro idoneo. 15. L’esame della salute di cui ai punti 13 e 14 è gratuito e rispetta il segreto medico. Questo tipo di esame può essere svolto nell’ambito del sistema sanitario nazionale.»; 5) la clausola 16 è sostituita dalla seguente: «Ogni marittimo ha diritto alle ferie annuali retribuite. Il periodo di ferie annuali retribuite è calcolato in base ad un minimo di 2,5 giorni di calendario per mese di occupazione e pro rata per i mesi incompleti. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.»
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