Art. 2
In vigore dal 16 dic 2008
Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione presenta, entro il 30 giugno 2011, una relazione che valuti l’impatto dell’articolo 263, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE, sulla capacità degli Stati membri di lottare contro la frode in relazione all’IVA connessa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari, nonché l’utilità delle opzioni previste ai paragrafi da 1 bis a 1 quater di detto articolo, corredata, secondo le conclusioni della relazione, di proposte appropriate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:117:oj#art-2