Art. 1
In vigore dal 16 dic 2008
La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1)
l’articolo 64, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell’articolo 196, che sono effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.
Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.»;
2)
all’articolo 66 è aggiunto il seguente comma:
«La deroga di cui al primo comma non è tuttavia applicabile alle prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell’articolo 196.»;
3)
l’articolo 263 è sostituito dal seguente:
«Articolo 263
1. Un elenco riepilogativo è compilato per ogni mese di calendario entro un termine non superiore a un mese e secondo modalità che sono fissate dagli Stati membri.
1 bis. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi, alle condizioni e nei limiti che essi possono stabilire, a presentare l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre qualora l’importo totale trimestrale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 265, paragrafo 1, lettera c), non superi né per il trimestre in questione né per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di 50 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale.
La facoltà di cui al primo comma cessa di essere applicabile alla fine del mese durante il quale l’importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 265, paragrafo 1, lettera c), supera, per il trimestre in corso, la somma di 50 000 EUR o il suo controvalore in valuta nazionale. In tal caso si stabilisce un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall’inizio del trimestre, entro un termine non superiore a un mese.
1 ter. Fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono fissare l’importo di cui al paragrafo 1 bis a 100 000 EUR o al suo controvalore in valuta nazionale.
1 quater. Gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni e nei limiti che possono stabilire, i soggetti passivi in ordine alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), a presentare l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre.
Gli Stati membri possono in particolare richiedere ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), di presentare l’elenco riepilogativo entro il termine risultante dall’applicazione dei paragrafi da 1 a 1 ter.
2. Gli Stati membri autorizzano e possono esigere che l’elenco riepilogativo di cui al paragrafo 1 sia, alle condizioni da essi definite, presentato mediante trasmissione elettronica di file.»;
4)
l’articolo 264, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’importo di cui al paragrafo 1, lettera d), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 quater, durante il quale l’imposta è diventata esigibile.
L’importo di cui al paragrafo 1, lettera f), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 quater, durante il quale la rettifica viene notificata all’acquirente.»;
5)
l’articolo 265, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 ter, durante il quale l’imposta è diventata esigibile.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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