Art. 6
Inquinamento transfrontaliero
In vigore dal 16 dic 2008
Inquinamento transfrontaliero
1. Uno Stato membro non viola gli obblighi che gli impone la presente direttiva a seguito del superamento di uno SQA se può dimostrare che:
a)
il superamento è dovuto a una fonte di inquinamento al di fuori della sua giurisdizione nazionale;
b)
a causa di tale inquinamento transfrontaliero, si è trovato nell'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare lo SQA in questione; e
c)
ha applicato il meccanismo di coordinamento di cui all' della direttiva 2000/60/CE e, se del caso, ha fatto ricorso alle disposizioni di cui all', paragrafi 4, 5 e 6, di detta direttiva per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero.
2. Gli Stati membri ricorrono al meccanismo di cui all' della direttiva 2000/60/CE per fornire alla Commissione le informazioni necessarie nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo e una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero nel piano di gestione del bacino idrografico in questione conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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