Art. 4
Zone di mescolamento
In vigore dal 16 dic 2008
Zone di mescolamento
1. Gli Stati membri possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico. Le concentrazioni di una o più delle sostanze elencate nell'allegato I, parte A, possono superare nell'ambito di tali zone di mescolamento gli SQA applicabili qualora tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.
2. Gli Stati membri che designano zone di mescolamento descrivono nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell’ della direttiva 2000/60/CE:
a)
gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone; e
b)
le misure adottate allo scopo di ridurre in futuro l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle a norma dell', paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2000/60/CE o misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni di cui alla direttiva 2008/1/CE o in discipline preventive di cui all', paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE.
3. Gli Stati membri che designano zone di mescolamento assicurano che l'estensione di ciascuna di tali zone sia:
a)
limitata alle vicinanze del punto di scarico;
b)
proporzionata, tenendo conto delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico e delle condizioni in materia di emissioni di inquinanti previste dalla disciplina preventiva, ovvero da autorizzazioni e/o permessi di cui all', paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE e da eventuali altre normative comunitarie pertinenti, conformemente all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e all' della direttiva 2000/60/CE, in particolare dopo che sia stata riveduta tale disciplina precedente.
4. Orientamenti tecnici per l'individuazione delle zone di mescolamento sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva.
Storico versioni
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